Nuova definizione dello stato di disoccupazione

Avviso ai disoccupati iscritti presso i Centri per l’Impiego

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Immagine di repertorio (archivio Provincia)

Cuneo Con l’introduzione dei più recenti decreti legislativi sono state introdotte molte novità nelle attività dei Centri per l’Impiego.  Sono stati aboliti il libretto di lavoro, sostituito da una scheda professionale, e le vecchie liste di collocamento, sostituite dall’elenco anagrafico delle persone effettivamente disponibili al lavoro. A gennaio 2014 sono, poi, state introdotte altre importanti  novità che riguardano acquisto, conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.

Acquisto stato di disoccupazione. Innanzitutto viene considerato disoccupato solo chi ha dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro e tale dichiarazione si può rendere presentandosi di persona al Centro per l’Impiego, ma anche nelle agenzie accreditate per i servizi al lavoro oppure per via telematica (non appena sarà resa disponibile dalla Regione Piemonte la specifica funzionalità on line) o ancora presentandosi all’Inps, con la domanda di disoccupazione ASpI o Mini ASpI.

Conservazione dello stato di disoccupazione. I limiti di reddito per mantenere lo stato di disoccupazione rimangono i seguenti:  l’attività di lavoro dipendente o assimilato produca un reddito annuale, nell’anno in corso, non superiore a 8.000 euro; l’attività di lavoro in proprio produca un reddito annuale non superiore a 4.800 euro. La persona disoccupata che inizi un’attività di lavoro autonomo (che si presume non produca un reddito superiore al limite suesposto) non soggetta a comunicazione obbligatoria, è tenuta a darne notizia al Centro per l’Impiego competente entro un mese. La mancata dichiarazione o la dichiarazione presentata oltre la scadenza comportano la revoca dello stato di disoccupazione.  I disoccupati avviati al lavoro a tempo determinato della durata non superiore a sei mesi che non superano gli 8.000 euro annuali devono presentare istanza di conservazione dello stato di disoccupazione in costanza di rapporto di lavoro o comunque entro 60 giorni di calendario dalla conclusione della prestazione lavorativa. In questo caso lo stato di disoccupazione viene conservato, mentre oltre il termine si applica la sospensione o la perdita (a seconda della tipologia, lavoro subordinato oppure parasubordinato o autonomo). In  caso di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 6 mesi da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo, l’istanza di conservazione dello stato di disoccupazione va prodotta ai servizi competenti entro il termine di 90 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa. Le attività di lavoro autonomo occasionale e di lavoro autonomo nello spettacolo della durata non superiore a 5 giorni e le attività di lavoro accessorio non hanno effetto sullo stato di disoccupazione.

Sospensione dello stato di disoccupazione. L’accettazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi comporta la sospensione dello stato di disoccupazione (per l’effettiva durata del rapporto di lavoro). Alla cessazione del rapporto di lavoro la relativa anzianità riprende a decorrere. Naturalmente in caso di reddito inferiore al minimo consentito si rientra tra i casi diconservazione di cui sopra.  Viene fatta eccezione per gli iscritti in lista di mobilità: per loro lo stato di disoccupazione viene sospeso per tutta la durata della sospensione prevista dalla normativa sulla mobilità.

Perdita dello stato di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione si perde invece in caso di:  rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua (vale a dire offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato di durata superiore a 6 mesi, che corrisponda ad uno o più profili per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità e che preveda una sede di lavoro entro 50 km dal domicilio o comunque raggiungibile in 80 minuti con trasporto pubblico); mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito di misure di politica attiva del lavoro; instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi, o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, che comportino il superamento del limite di reddito (fatta eccezione per i rapporti di lavoro a tempo determinato che interessano gli iscritti nella lista di mobilità); avvio di un’attività di lavoro autonomo o parasubordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito personale minimo escluso da imposizione fiscale; accertamento della non sussistenza della condizione di disoccupato in occasione delle verifiche periodiche disposte dai Centri per l’Impiego.

Nel caso di persone che percepiscono un sostegno al reddito in condizione di disoccupati, viene ritenuta offerta congrua una proposta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità di cui godono, mentre non cambiano i requisiti sulla sede di lavoro (entro 50 km dal domicilio, raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblico).  Naturalmente la persona che ha perso lo stato di disoccupazione potrà ripresentarsi e reinserirsi fra i disponibili ottenendo così nuovamente lo status di disoccupato. Ovviamente la decorrenza dello stato di disoccupazione partirà dalla data di nuova presentazione.

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