Distributori di combustibile per impianti termici: obbligo di comunicare dati e quantità fornite

La disposizione è stata emanata dalla Regione e riguarda i distributori di combustile (teleriscaldamento, distributori di gasolio e gpl per riscaldamento extra rete, fornitori di pellet, tronchetti e cippato)

Immagine di repertorio

Cuneo –  Entro il 31 marzo i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare, mediante il Catasto degli Impianti Termici (Cit), i dati relativi all’ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi, oltre ai dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite. La disposizione, diffusa dal Settore Energia della Provincia, è stata emanata dalla Regione che, in base alle indicazioni della Giunta regionale 32-7605 del 28 settembre 2018, ha anche precisato a chi si riferisce l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali. Sono interessati i seguenti distributori di combustibile: venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento; distributori di gasolio e Gpl per riscaldamento extra rete; fornitori e venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile. In caso di inadempimento del suddetto obbligo (L. Regionale 3/2015 art. 41, comma 2 bis) sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 6.000 euro.

Carla Vallauri – Uff. Stampa Provincia

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