Da domenica 26 febbraio è aperta la stagione di pesca in tutta la Granda
Nuove disposizioni di legge su licenza, attrezzi e sistemi di pesca, quantità e le misure del pesce pescato, periodi di divieto.
Cuneo Dall’alba di domenica 26 febbraio e fino a domenica 7 ottobre, si può nuovamente pescare in tutte le acque della provincia di Cuneo, ad eccezione dei laghi e bacini montani al di sopra dei mille metri dove l’apertura della pesca inizierà domenica 3 giugno. La stagione riapre con le nuove disposizioni di legge che riguardano la licenza, gli attrezzi e i sistemi di pesca, la quantità e le misure del pesce pescato, i periodi di divieto.
Per poter andare a pesca nelle acque della provincia di Cuneo è necessario munirsi di licenza o di permesso giornaliero. La licenza è di tre tipi, a seconda dei soggetti che la utilizzano: di tipo “A” rilasciata chi esercita la pesca di mestiere e può, quindi da pescatore professionista utilizzare attrezzi di grande cattura; di tipo “B” che autorizza il pescatore dilettante all’esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello, e con la bilancia; di tipo “D” che autorizza gli stranieri all’esercizio della pesca dilettantistica con le stesse modalità previste per i pescatori muniti di licenza di pesca tipo “B” ma per un tempo più limitato. Sono previste esenzioni dal pagamento delle tasse e soprattasse da parte dei cittadini italiani minori di anni 14 e con età superiore ai 65. Gli interessati potranno esercitare la pesca sul territorio piemontese semplicemente con il documento di identità valido che attesti il diritto all’esenzione. Esiste poi il permesso temporaneo giornaliero di pesca valido per una sola giornata e nei corsi d’acqua liberi, fermo restando l’obbligo del pagamento degli ulteriori oneri nelle acque soggette a gestione regolamentata . E’ nuovamente consentito pescare con l’utilizzo delle uova di pesce in tutte le acque provinciali.
E’ stato modificato il quantitativo numerico del pescato trattenuto: ogni pescatore dilettante per ogni giornata di pesca non può catturare più di 10 capi di salmonidi, di cui non più 8 capi di specie pregiate (trota fario, salmerino alpino e trota marmorata con gli ibridi ma di quest’ultima specie il limite è di due capi giornalieri). Non si possono pescare più di 1 luccio, 3 tinche, 3 savette o 10 persico reale. Il quantitativo complessivo giornaliero massimo pescabile è di 5 kg e dal peso del pescato viene detratto il pesce più pesante. Quando si raggiunge questo limite occorre cessare l’attività. Sono state introdotte le misure minime del barbo (25 cm), della trota iridea (20 cm) e sono state aumentate le misure minime del luccio (60 cm) e della tinca (25 cm). La nuova norma ha prolungato il periodo di divieto per la specie Luccio (dal 1 febbraio al 31 marzo) ed introdotto il periodo di divieto per la specie savetta (dal 15 maggio al 15 giugno). Confermato il divieto di pesca al temolo sino al 31 dicembre 2014, così come vietata è la pesca all’anguilla su tutto il territorio regionale sino all’approvazione di un piano di gestione regionale.
Nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca gestite direttamente dalla Provincia, la pesca è vietata nei martedì e mercoledì non festivi, fatta eccezione per i Laghi blu in alta Val Varaita e la zona “no kill”. Ai fini della salvaguardia della fauna ittica durante i periodi di riproduzione per le varie specie ittiche sono previsti sul territorio della provincia di Cuneo periodi di divieto di pesca a singole specie in relazione, ad esempio, alla tutela del periodo di riproduzione dei salmonidi o di altre specie, come risulta dal seguente prospetto: agone, dal 15 maggio al 15 giugno; alborella dal 15 maggio al 15 giugno; barbo dal 1 giugno al 30 giugno; barbo canino dal 1 giugno al 30 giugno; bondella dal 15 dicembre al 15 gennaio; carpa dal 1 giugno al 30 giugno; cavedano dal 1 giugno al 30 giugno; coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio; luccio dal 1 febbraio al 31 marzo; pesce persico reale dal 25 aprile al 31 maggio; savetta dal 15 maggio al 15 giugno; tinca dal 1 giugno al 30 giugno. In tutte le acque regionali è sempre vietata la pesca alla lampreda padana, allo storione comune, allo storione cobice, al cobite mascherato ed al gambero di fiume autoctono.
La vigilanza sulla pesca e l’accertamento delle relative infrazioni è affidata alle guardie della Provincia, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, oltre a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. Le Province possono affidare altresì la vigilanza ai soggetti con funzione di guardia ittica volontaria, cioè volontari delle organizzazioni piscatorie riconosciute e guardie ecologiche volontarie. Si ricorda inoltre che le Province esercitano le funzioni relative alle gestione delle sanzioni amministrative ai sensi della L. 689/81 svolgendo il relativo contenzioso e che i proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati e impiegati per interventi sulla fauna acquatica.
Altre informazioni sulla classificazione delle acque provinciali, le zone di ripopolamento ittico, gli attrezzi di pesca consentiti, i bacini di pesca privati e i laghetti di pesca sportiva sono disponibili sul sito internet della Provincia www.provincia.cuneo.it.