Zone turistiche di pesca: approvato il regolamento di gestione

Tratti di acque libere affidati in concessione a Comuni e associazioni per praticare la epsca sportiva

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Immagine di repertorio (archivio Provincia)

Cuneo – La Provincia di Cuneo si è dotata di un regolamento che servirà ad organizzare da ottobre le nuove “zone turistiche di pesca” (Ztp), cioè tratti di acque libere affidati in concessione ai Comuni e alle organizzazioni pescatorie, dove poter praticare la pesca sportiva. L’istituzione delle zone è prevista dal piano provinciale sulla base di una legge regionale del 2011 (art. 10) ed è ammessa esclusivamente nelle acque libere provinciali non gravate da altri vincoli e per una durata di cinque anni, rinnovabili. Sui canali e bedali a scopo irriguo è comunque necessario acquisire il previo nulla osta del consorzio o dell’ente gestore.

 

“Con questa deliberazione di Giunta – ha detto l’assessore provinciale Stefano Isaia – vogliamo dare la possibilità ai Comuni, e con loro, alle associazioni sportive di pescatori riconosciute, di istituire due turni di pesca così da incrementare il turismo legato alla pesca sportiva e per creare qualche posto di lavoro per la gestione delle strutture. Il tutto allo scopo di offrire una promozione ampia del territorio e in particolare delle sue risorse naturali di cui la provincia Granda è ricca”.

Le Ztp sono state autorizzate dalla Provincia per: Comuni o le Unione di comuni; Comunità Montane; Enti Parco; organizzazioni pescatorie riconosciute con sede nella provincia, aventi più di 150 iscritti, risultanti nell’anno precedente la richiesta; associazioni che gestiscano già il territorio previo intesa con i Comuni nei quali ricade la Ztp.   Il regolamento prevede la definizione di un programma di tutela e promozione del corso d’acqua e dell’ittiofauna di cui si chiede la gestione come Ztp e la predisposizione , anche con convenzione con gli enti o le associazioni abilitate, di un idoneo servizio di vigilanza. Le Zone saranno contingentate  e non dovranno costituire, nel loro insieme, per ogni bacino di pesca provinciale più dell’10% della lunghezza totale dei reticoli idrografici costituiti dalle aste fluviali. Saranno escluse dalle Ztp le categorie di “ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico”, le zone umide naturali, quelle dove sono presenti divieti di pesca istituiti dalla Provincia o dove ci sono progetti di tutela e valorizzazione dell’ambiente e dell’ittiofauna . Tra una Ztp e l’altra comunque non potrà esserci una distanza inferiore ad 1 km e la stessa non potrà comunque avere un’estensione superiore a 1,5 km ed inferiore a 500 metri . Nelle zone turistiche di pesca sono ammesse solo immissioni di pesci autoctoni ai fini di migliorare la presenza della fauna ittica , nell’ambito di una programmazione annuale o pluriennale approvata preventivamente dalla Provincia nel rispetto delle norme vigenti in materia.

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