Domenica 27 febbraio riparte la stagione di pesca nella Granda
Proseguirà fino al 2 ottobre prossimo. Persiste il divieto all’immissione di specie non autoctone (trote Fario e Iridea)
Cuneo – Domenica 27 febbraio riparte la stagione di pesca nella Granda. La pesca sarà consentita tutti i giorni dall’alba al tramonto fino a domenica 2 ottobre prossimo, ad eccezione per i laghi e i bacini montani al di sopra dei mille metri di altitudine dove l’attività ittica inizierà soltanto la prima domenica di giugno (5 giugno). Si può pescare da un’ora prima del levar del sole ad un’ora prima del tramonto, fatta eccezione per la pesca notturna alla carpa nelle acque principali e secondarie sottoposte a diritti esclusivi di pesca, secondo i regolamenti vigenti nei singoli tratti.
Non ci sono particolari novità rispetto all’anno scorso. Resta in vigore il divieto di immissione di pesci non autoctoni per ripopolare fiumi, torrenti, canali e corsi d’acqua cuneesi e di tutto il Piemonte. La direttiva europea risale a molti anni fa, ma è stata recepita solo ad aprile 2020 nella maniera più restrittiva che vieta in modo assoluto l’immissione di pesci non autoctoni per evitare “l’inquinamento genetico” in fase di riproduzione con le specie presenti in modo naturale. Di conseguenza anche nelle acque della Granda non è più possibile immettere trote iridee e fario atlantica che erano le più utilizzate nelle semine, mentre si possono inserire le marmorate e fario mediterranea. Va infatti ricordato che, mediante l’inserimento di queste due specie per la pesca sportiva e turistica si va a ridurre il prelievo sulla specie autoctona della trota marmorata e altre specie, come il salmerino o il temolo, particolarmente bisognose di protezione.
Nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca gestiti direttamente dalla Provincia la pesca è vietata nei giorni di martedì e mercoledì non festivi, fatta eccezione per le zone “no kill”, appositamente istituite, nelle quali la pesca, all’interno dei periodi stabiliti, è consentita tutti i giorni. In tutte le acque pubbliche della Granda ogni pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi di salmonidi, con limiti per le specie pregiate per un peso totale massimo di 5 kg.
Sono stabilite anche le misure di pesce consentite che variano in base al regolamento regionale sulla pesca, così come sono definiti i periodi di divieto di pesca per salvaguardare la riproduzione delle varie specie ittiche. C’è poi il divieto di pesca assoluto a determinate specie ittiche (Lampreda Padana, Storione Comune e Cobice ed al Cobite Mascherato, oltre al Gambero di fiume), mente la pesca all’anguilla è vietata sino all’emanazione di apposito piano di gestione della Regione. Inoltre la Provincia di Cuneo, constatato il forte decremento delle popolazioni della specie Temolo, ne ha vietato la pesca alla specie in tutti i corsi d’acqua. La pesca nei laghi alpini ed in tutti i bacini idroelettrici (esclusi tra quest’ultimi quelli soggetti a diritti esclusivi di pesca) situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, è consentita e quindi, in base a regole degli anni scorsi, dall’alba di domenica 5 giugno 2022 al tramonto di domenica 2 ottobre 2022, salvo che i laghi non risultino ancora coperti di ghiaccio.
Come gli anni scorsi i versamenti della licenza di pesca vanno entrambi intestati alla Regione perché per pescare bisogna essere muniti di licenza. Ce ne sono di tre tipi: la licenza di tipo A, per il pescatore che esercita la pesca quale attività professionale, è rilasciata dalla Provincia di residenza ed è soggetta al pagamento annuale delle tasse e soprattasse regionali; quelle di tipo B e D, per il pescatore dilettante, sono costituite esclusivamente dalla ricevuta di versamento delle tasse e soprattasse regionali. La licenza di pesca vale 365 giorni dalla data di versamento delle tasse e consente la pesca in tutte le acque interne italiane non sottoposte a diritti di pesca esclusivi. Sono esonerati dal pagamento delle tasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui alla legge 104 sull’handicap che possono esercitare la pesca in tutte le acque libere. La legge regionale sulla pesca consente anche al pescatore occasionale di pescare con il permesso giornaliero (costo 5 euro) nelle acque ricomprese nel territorio della provincia che lo rilascia. Per esercitare poi la pesca nelle acque in concessione (Dde Provincia, Fipsas, altre associazioni o privati) il pescatore dovrà versare un ulteriore importo al titolare del diritto di pesca.
Altre informazioni sulla classificazione delle acque provinciali, le zone di ripopolamento ittico, gli attrezzi di pesca consentiti, i bacini di pesca privati e i laghetti di pesca sportiva sono disponibili sul sito internet della Provincia di Cuneo https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-faunistica-ambientale/index oppure contattando il Settore Gestione risorse del territorio della Provincia, corso Nizza 21 a Cuneo (telefono 0171-445365/445302).
Carla Vallauri – Uff. Stampa Provincia