Domenica 28 febbraio apre la stagione di pesca 2021 nei torrenti della Granda

Proseguirà fino al 3 ottobre prossimo. Indicazioni sul rispetto delle distanze tra le postazioni di pesca.

Immagine di repertorio (archivio Provincia)

Cuneo – Domenica 28 febbraio parte la stagione di pesca 2021 in tutte le acque dei torrenti della Granda. La pesca sarà consentita tutti i giorni dall’alba al tramonto fino a domenica 3 ottobre prossimo, ad eccezione per i laghi e i bacini montani al di sopra dei mille metri di altitudine dove l’attività ittica inizierà soltanto la prima domenica di giugno (6 giugno). Si può pescare da un’ora prima del levar del sole ad un’ora prima del tramonto, fatta eccezione per la pesca notturna alla carpa nelle acque principali e secondarie ciprinicole sottoposte a diritti esclusivi di pesca, secondo i regolamenti vigenti nei singoli tratti.

Nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca gestiti direttamente dalla Provincia la pesca è vietata nei giorni di martedì e mercoledì non festivi, fatta eccezione per i  “laghi Blu” (apertura domenica  6 giugno 2021) e le zone “no kill”, appositamente istituite, nelle quali la pesca, all’interno dei periodi di cui sopra, è consentita tutti i giorni. Il posto di pesca spetta al primo occupante, chi arriva dopo dovrà rispettare varie distanze tra le postazioni di pesca che non possono essere inferiori a 10 metri se la pesca è esercitata con la canna, 20 metri se esercitata con la bilancia e 30 metri nel caso in cui nelle postazioni di pesca vicine uno dei due pescatori eserciti la pesca con la canna e l’altro la pesca con la bilancia.

In tutte le acque pubbliche della Granda ogni pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi di salmonidi, tra cui non più otto capi di specie pregiate (trota fario, salmerino alpino e trota marmorata e suoi ibridi), né si può pescare più di un luccio, tre tinche, tre savette e dieci esemplari di persico reale. Il peso complessivo giornaliero massimo del pescato è di 5 kg e al raggiungimento di uno dei limiti previsti (numero o peso) il pescatore deve cessare l’attività.

Sono stabilite anche le misure di pesce consentite che variano in base al regolamento regionale sulla pesca, così come sono definiti i periodi di divieto di pesca per salvaguardare la riproduzione delle varie specie ittiche. Si ricorda soltanto il divieto di pesca assoluto a determinate specie ittiche (Lampreda Padana, Storione Comune e Cobice ed al Cobite Mascherato, oltre al Gambero di fiume), mente la pesca all’anguilla è vietata sino all’emanazione di apposito piano di gestione della Regione. Inoltre la Provincia di Cuneo, constatato il forte decremento delle popolazioni della specie Temolo,  ne ha vietato la pesca alla specie in tutti i corsi d’acqua sino al 31 dicembre 2021. La pesca di specie vietate dal regolamento regionale o provinciale è punita4 con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 2.000 a 12.000 euro.

La pesca nei laghi alpini ed in tutti i bacini idroelettrici (esclusi tra quest’ultimi quelli soggetti a diritti esclusivi di pesca) situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, è consentita, e quindi, in base a regole degli anni scorsi, dall’alba di  domenica 6 giugno 2021  al tramonto di  domenica  3 ottobre 2021, salvo che i laghi non risultino ancora coperti di ghiaccio. Tra le modalità vietate si rammentano la pesca con l’uso di più di una canna, con l’uso del pesce vivo o con le larve di mosca carnaria, con l’uso della tirlindana, con le reti, attraverso aperture provocate dolosamente nel ghiaccio.

Per il resto, rispetto all’anno scorso, non ci sono particolari novità: i versamenti della licenza di pesca vanno entrambi intestati alla Regione perché per pescare bisogna essere muniti di licenza. Ce ne sono di tre tipi: la licenza di tipo A, per il pescatore che esercita la pesca quale attività professionale, è rilasciata dalla Provincia di residenza ed è soggetta al pagamento annuale delle tasse e soprattasse regionali; quelle di tipo B e D, per il pescatore dilettante, sono costituite esclusivamente dalla ricevuta di versamento delle tasse e soprattasse regionali. La licenza di pesca vale 365 giorni dalla data di versamento delle tasse e consente la pesca in tutte le acque interne italiane non sottoposte a diritti di pesca esclusivi. Sono esonerati dal pagamento delle tasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui alla legge 104 sull’handicap che possono esercitare la pesca in tutte le acque libere con un documento che attesti il diritto all’esenzione ed un documento di identità valido. La legge regionale sulla pesca consente anche al pescatore occasionale di pescare con il permesso giornaliero (costo 5 euro). Il permesso è valido esclusivamente per un giorno nelle acque ricomprese nel territorio della provincia che lo rilascia. Per esercitare poi la pesca nelle acque in concessione (Dde Provincia, Fipsas, altre associazioni o privati) il pescatore dovrà versare un ulteriore importo al titolare del diritto di pesca.

Altre informazioni sulla classificazione delle acque provinciali, le zone di ripopolamento ittico, gli attrezzi di pesca consentiti, i bacini di pesca privati e i laghetti di pesca sportiva sono disponibili sul sito internet della Provincia di Cuneo https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-faunistica-ambientale/index oppure contattando il Settore Presidio del Territorio della Provincia, corso Nizza 21 a Cuneo (telefono 0171-445365/445302).

Carla Vallauri – Uff. Stampa Provincia

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