Regole per la raccolta funghi, ma anche per la tutela della flora ed altri prodotti del sottobosco

La legge regionale, applicata dalle Province, regolamenta anche la cattura di rane, lumache e gamberi di fiume

Immagine di repertorio

Cuneo – Per il 2019 le regole per la raccolta dei funghi non sono cambiate e restano quelle dettate dalla legge regionale 17 dicembre 2007. Per raccogliere funghi bisogna munirsi di titolo per la raccolta, esente da bollo, che è rappresentato dalla ricevuta di versamento della quota stabilita annualmente dalla Regione Piemonte e può avere validità giornaliera, settimanale, annuale, biennale o triennale. Le Unioni Montane e Collinari di Comuni possono rilasciare, ai residenti sul proprio territorio ed al costo ridotto al massimo di un terzo rispetto a quello stabilito dalla Regione, titoli per la raccolta annuale di funghi, ma validi solo nel territorio dell’Unione.

Il costo del versamento per poter raccogliere funghi è di 30 euro (quota annuale), 60 euro (biennale) e 90 (triennale). Le annualità sono calcolate secondo l’anno solare, cioè scadono a dicembre. Gli enti autorizzati possono prevedere anche titoli per la raccolta giornalieri (5 euro) o settimanali (10 euro) validi per tutto il territorio regionale. La ricevuta del versamento, accompagnata da un documento di identità, deve essere esibita alla richiesta del personale addetto alla vigilanza (guardie provinciali, carabinieri forestali, guardie volontarie ecologiche, altri agenti). Sono esonerati dal possesso del titolo per la raccolta, nel rispetto di tutte le altre regole per la raccolta dei funghi epigei, i minori di anni 14 accompagnati, fino ad un massimo di due, da un maggiorenne in possesso di titolo per la raccolta valido.

Il titolo per la raccolta non è necessario nei seguenti casi: raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades), orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e mazza di tamburo (Macrolepiota procera). Anche per la raccolta di queste specie valgono, comunque, le regole previste per gli altri tipi di funghi (luoghi, modalità di raccolta, quantità ecc…).I proprietari o i coltivatori dei fondi possono raccogliere i funghi senza limiti quantitativi giornalieri.

La raccolta dei funghi sul territorio regionale è consentita tutti i giorni. Si possono raccogliere al massimo 3 kg di funghi al giorno a testa. Sono compresi nel peso massimo complessivo anche le specie fungine che possono essere raccolte senza titolo per la raccolta. Bisogna utilizzare contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore nei territori circostanti, non borse di plastica. E’ anche vietato utilizzare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino o l’apparato radicale del fungo. Non è consentita la raccolta dell’Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato chiuso.

I funghi non si possono raccogliere nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati, nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, nelle aree protette e in quelle interdette per motivi selvicolturali o di particolare pregio naturalistico e scientifico.  Sono previste sanzioni amministrative per chi non rispetta le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale. Nel caso esistano dubbi sulla commestibilità dei funghi raccolti, si raccomanda ai raccoglitori l’utilizzo della consulenza gratuita degli ispettorati micologici istituiti presso le Asl. Anche la commercializzazione dei funghi è normata dal regolamento nazionale e i funghi destinati alla vendita sono soggetti al controllo sanitario dei servizi ispettivi micologici attivati presso le Asl.

La legge regionale 32 del 1982 regolamenta, invece, la protezione della flora (articolo 15), delle piante officinali spontanee (articolo 17 superato da una nuova norma statale di cui si attendono ancora i regolamenti attuativi) ed anche la raccolta dei prodotti del sottobosco (articoli 19 e 20), quindi funghi e tartufi, ma anche muschi, fragole, lamponi, mirtilli e bacche di ginepro. La normativa consente anche la cattura limitata di rane (articolo 27), molluschi del genere Helix intesi come lumache con guscio (articolo 28) e gamberi d’acqua dolce (articolo 29). Per tutte le altre informazioni consultare il sito della Provincia www.provincia.cuneo.it.

Carla Vallauri – Uff. Stampa Provincia

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