Le regole aggiornate per la raccolta dei funghi

Serve il “titolo per la raccolta”, fissati limiti per specie, quantità e luoghi di raccolta

Immagine di repertorio

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Cuneo – La raccolta di funghi, tartufi, fiori e flora spontanea è regolamentata in Piemonte da norme regionali vigenti dal 1° giugno 2015. Per quanto riguarda i funghi la legge quadro, modificata recentemente più volte dal Consiglio Regionale, dispone che chiunque voglia raccogliere funghi epigei si debba munire del “titolo per la raccolta”, esente da bollo, che può avere diverse durate di validità, secondo i costi stabiliti annualmente dalla Regione, anziché della previgente autorizzazione regionale. Anche le Unioni Montane di Comuni possono prevedere, per i residenti nel proprio territorio ed al costo ridotto, il rilascio di titoli per la raccolta annuale validi esclusivamente nel territorio dell’Unione.

Ecco le principali regole che il raccoglitore di funghi deve rispettare nel territorio della provincia di Cuneo (aggiornate al 26 giugno 2016).

Il “titolo per la raccolta” consiste nel versamento sul c/c postale o tramite bonifico bancario intestato ad una delle Unioni Montane o Collinari oppure ad uno degli enti regionali di gestione delle aree protette e può avere validità giornaliera (5 euro) settimanale (10 euro), annuale (30 euro), biennale (60 euro) oppure triennale (90 euro). Il versamento consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione dei luoghi in cui vige il divieto di raccolta. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, deve essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza (guardie provinciali e forestali, guardie volontarie ecologiche, altri agenti della forza pubblica ecc….). Sono esonerati dal possesso del titolo per la raccolta, nel rispetto di tutte le altre regole per la raccolta dei funghi epigei, i minori di anni 14 che debbono essere accompagnati da un maggiorenne in possesso di titolo per la raccolta valido.

Il “titolo per la raccolta” non è necessario per la raccolta di alcune specie (chiodini o famigliola buona, prataioli, mazze di tamburo e altre) che deve comunque avvenire nel rispetto di tutte le regole previste per gli altri tipi di funghi (giorni consentiti, luoghi e modalità di raccolta, limiti quantitativi ecc….). Non servono permessi per i proprietari di terreni privati, per il coltivatore del fondo, l’usufruttuario ed altri aventi diritto nonché per i loro parenti diretti.

La raccolta dei funghi sul territorio regionale è consentita tutti i giorni. Tutte le altre disposizioni regolamentari delle singole Comunità Montane o Collinari sono state abrogate. C’è però un limite per la quantità, non più di 3 chilogrammi al giorno a persona. Sono compresi nel peso massimo complessivo anche le specie fungine che possono essere raccolte senza titolo per la raccolta.

La raccolta, anche in presenza di titolo per la raccolta regionale, non è consentita nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, nei giardini e nei terreni di pertinenza delle abitazioni, nelle aree protette e in vietate per motivi selvicolturali o di particolare pregio naturalistico e scientifico, individuate dalla Regione o dagli enti locali.

Ci sono delle sanzioni amministrative per chi non rispetta le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale. Qualora esistano dubbi sulla commestibilità dei funghi raccolti, si raccomanda ai raccoglitori l’utilizzo della consulenza gratuita degli ispettorati micologici istituiti presso le Asl.

La raccolta dei tartufi, i funghi ipogei più importanti e dal notevole interesse economico, è regolamentata dalla legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, mentre per la raccolta e la tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco è valida la legge regionale 32/82. Una legge nazionale, la n. 99 del 1931 disciplina la coltivazione, la raccolta ed il commercio delle piante officinali. Tutte le informazioni sono reperibili anche sul sito isitutzionale della Provincia www.provincia.cuneo.it.

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